Canone Rai, le esenzioni previste

Letture: 2506

Sono pochissimi i casi in cui è possibile evitare di versare la somma in bolletta

CANONE RAI, LE ESENZIONI PREVISTE

Come e quando comunicare il mancato possesso di un apparecchio televisivo

Come noto Legge di Stabilità ha previsto che a partire dal 2016 il pagamento del Canone RAI sia compreso all’interno della fattura dell’energia elettrica. Questa è certamente la novità più importante, ma non l’unica. La tassa dovrà essere pagata da tutti coloro che posseggono nella propria abitazione almeno un televisore o detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi. Poiché il possesso è presunto, spetterà al singolo utente, mediante autocertificazione, dimostrare il contrario.Il regolamento di attuazione è comunque in dirittura d’arrivo e, secondo quanto si apprende, contiene una serie di chiarimenti; quali ad esempio gli adempimenti per in contribuenti che hanno più di un’utenza elettrica. Il criterio generale è indicato al comma 153 della legge 208/2015, in base al quale la detenzione di un apparecchio televisivo si presume «nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica».Per risolvere tutti i casi in cui si rischia una doppia imposizione, lo sforzo fondamentale riguarda le comunicazioni fra i diversi enti: Agenzia delle Entrate, compagnie elettriche, enti locali. Il comma 156 della Legge di Stabilità prevede esplicitamente che per l’attuazione della misura relativa al canone RAI in bolletta «l’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente Unico Spa, il Ministero dell’interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all’utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni».Tutto questo, anche nei confronti di coloro che sono esenti. Sarà per esempio necessario evitare che arrivi in bolletta il canone RAI agli anziani con più di 75 anni e reddito inferiore agli 8mila euro annui. Altri casi di esenzione previsti sono: militari, agenti diplomatici e consolari, rivenditori e riparatori tv. Vi sono alcuni cittadini- consumatori che ritengono di non dover pagare il canone per la mancata ricezione del segnale Rai ed altri invece che affrontano costi elevati per l’acquisto di sofisticate e costose apparecchiature atte alla ricezione del segnale e per tale motivo non vorrebbero pagare il canone, ma come abbiamo specificato in precedenza la legge obbliga al pagamento di tale tassa in base al solo possesso del televisore. Per poter, quindi, essere esentati dal pagamento del canone Rai bisogna dichiarare alla Rai di non possedere alcun televisore o apparecchi atti alla ricezione ovvero di averlo ceduto a terzo indicando il nome di colui che paga il canone.In buona sostanza, chi non vuole pagare il canone Rai dovrà dimostrare di non avere la tv. L’invio dell’autocertificazione di non possesso della televisione è infatti l’unico modo che avrà il contribuente per evitare l’addebito della tassa direttamente sulla bolletta della luce, come stabilito dalla legge di Stabilità 2016.  Per ottenere l’esenzione per tutto l’anno 2016 il modulo va inviato entro il 30 Aprile 2016 se si utilizza la via postale oppure entro il 10 Maggio se si utilizza la via telematica. Se si procede dopo tali date ma entro il 30 Giugno 2016 si ottiene l’esenzione solo per il secondo semestre 2016 (quindi si pagherà metà canone, 50 euro).Le dichiarazioni presentate dopo il 1 Luglio 2016 hanno effetto per l’anno 2017. A regime, quindi per gli anni dal 2017 in poi, la dichiarazione va presentata annualmente entro il 31 Gennaio (a partire dal 1 Luglio dell’anno precedente). Se si presenta dal 1 Febbraio ma entro il 30 Giugno si ottiene l’esenzione solo per il secondo semestre dell’anno. Se si presenta dopo il 1 Luglio si ottiene l’esenzione per l’anno successivo. Per le nuove utenze attivate nel 2016 l’invio va fatto entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione dell’utenza, con effetto dalla data di attivazione. In via transitoria, per le utenze attivate a Gennaio e Febbraio 2016 il termine scade al 30 Aprile o al 10 Maggio, come per chi attiva nuove utenze a Marzo. Il modulo può essere inviato per via raccomandata a/r in plico senza busta, con allegata copia del documento di riconoscimento, indirizzandolo a AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Torino 1 – S.A.T Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La presentazione può essere fatta anche telematicamente attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, direttamente o attraverso intermediari (commercialisti, ragionieri, centri di assistenza fiscale, etc.). Le dichiarazioni eventualmente presentate dal 1 Gennaio 2016 non utilizzando la modulistica diffusa il 24/3/2016 dall’Agenzia delle entrate possono considerarsi valide se riferite all’art.47 Dpr 445/2000 (fatte sotto forma di “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) e se contengono tutti gli elementi presenti nel modello dell’Agenzia.

Dott. Umile Guarnieri