Mercoledì 01 Giugno 2011 08:32, dichiarata illegittima la tassa dei consorzi di bonifica su ricorso dell’Unione Nazionale Consumatori. E’ illegittima la tassa dei Consorzi di Bonifica e a deciderlo è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, accogliendo il ricorso presentato dall’Unione Nazionale Consumatori.
Il Consorzio, stabilisce la sentenza, (in linea peraltro con la giurisprudenza di Cassazione), non ha alcun diritto di imporre tasse di bonifica ai contribuenti, che possono essere richieste solo in presenza di effettive migliorie e solo a coloro che di tali migliorie hanno usufruito.
La tassa infatti è un tributo versato da un privato a un ente pubblico per un servizio erogato e si distingue dall’imposta per il fatto che quest’ultima è obbligatoria e non ha alcuna relazione con l’espletamento di un’attività o un servizio da parte dell’ente pubblico.
L’avviso di pagamento inviato dal Consorzio di Bonifica ai cittadini impone una tassazione, supponendo che la somma richiesta corrisponda a un servizio.
Il tributo viene richiesto ai proprietari degli immobili di qualsiasi natura (terreno o fabbricato) che ricadano in un comprensorio di bonifica, per il fatto di ricevere benefici dall’attività di bonifica svolte dal consorzio, che opera per la manutenzione e l’esercizio degli impianti. Per sostenere le attività che il consorzio svolge con i suoi mezzi e con personale specializzato, il contributo viene imposto annualmente a ogni consorziato, secondo l’entità del “beneficio” che il suo immobile (terreno o fabbricato) riceve dall’attività.
Concorrono all’entità dell’importo della tassa, vari parametri quali: caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale, potenzialità di sviluppo ed incremento di valore conseguito e conseguibile degli immobili, livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell’attività di bonifica e di conservazione del suolo, ecc.
I Consorzi di Bonifica quindi sono tenuti a predisporre un piano di classifica che individui i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di appartenenza.
Quasi sempre invece i Consorzi di Bonifica, si limitano a irrogare la tassa indistintamente a tutti i cittadini che risiedono nel comprensorio di attività del Consorzio, senza tener conto che il perimetro di contribuenza non coincide con il comprensorio del Consorzio, secondo quanto afferma altresì la Corte di Cassazione con sentenza n° 4513 del 2009 e cioè “ il perimetro di contribuenza consiste solo in quell’area posta all’interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto”.
Inoltre è onere dei Consorzi di Bonifica provare che le spese sostenute, hanno determinato “un incremento di valore dell’immobile, in diretto e specifico rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione) e tale da tradursi in una qualità del fondo (Cassazione Sezione Tributaria n° 8770 del 2009).
Fondamentale quindi appare per i Consorzi di Bonifica, predisporre, come prevede la Legge Regionale anche della Calabria n° 11 del 2003, (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), aggiornare il Catasto Consortile nel quale vanno iscritti tutti gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, individuando per ciascun immobile la proprietà o l’eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti di affitto e di locazione.
Tale aggiornamento catastale deve avvenire annualmente sia attraverso la consultazione dei dati del Catasto erariale, sia attraverso i dati degli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle Conservatorie.
L’Unione Nazionale Consumatori Calabria invece più volte ha dovuto constatare l’inesattezza dei dati riportati sia negli avvisi bonari di pagamento della tassa dei Consorzi di Bonifica notificati ai cittadini che nelle cartelle esattoriali, dati errati sia nella individuazione delle particelle, sia nella titolarità degli immobili, errori imputabili al mancato aggiornamento dei dati in possesso dei Consorzi.
A seguito di tale sentenza emessa dalla Commissione Provinciale di Arezzo che si riferisce all’anno 2009, non solo i contribuenti che hanno proposto azione collettiva non devono pagare alcunché, ma coloro i quali hanno già corrisposto tale tassa, potranno chiederne il rimborso.
Ulteriori informazioni è possibile reperirle sul sito dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria www.uniconsum.it o telefonando allo 0965/899980 – 24793.