Proteste, malcontento e malgoverno dei Consorzi determineranno il collasso del sistema “bonifica”. (Avv.to Sforza Fogliani).
Al convegno nazionale organizzato dalla Confedilizia sul tema dei contributi di bonifica sono intervenuti il professor Vittorio Angiolini (ordinario di diritto costituzionale all’Università di Milano), il professor Franco Francario (ordinario di diritto amministrativo a Siena), l’avvocato Pilade Frattini di Bergamo, il giudice tributario della Commissione Regionale di Perugia professor Alfredo Quarchioni, l’avvocato Giacinto Marchesi di Piacenza, l’avvocato De Carolis di Grosseto e l’onorevole Tommaso Foti, quest’ultimo ha illustrato una sua proposta di legge che abroga la possibilità dei Consorzi di pretendere il pagamento dei contributi consortili in via coattiva mediante ruoli esecutivi (che non sono vistati da alcuno).
L’obbiettivo comune degli studiosi è stato il tema stesso del convegno ossia le motivazioni per cui non si deve pagare il contributo ai consorzi. A tal proposito, il professor Vittorio Angiolini afferma quanto segue:
“Il rapporto tra Consorzi e proprietari è regolato unicamente dalle leggi dello Stato, a nulla rilevando le leggi regionali e la definizione che esse danno di opera di bonifica”.
Spesse volte, dunque, le Regioni inventano delle normative assurde (vedi la legge della regione Calabria 11/2003) per non finanziare esse stesse le opere, ma scaricarne il finanziamento sui privati proprietari, attraverso i contributi consortili.
Parlando del tema “Contributo consortile e piano di classifica”, il professor Franco Francario, invece, ha evidenziato che i piani di classifica consortili devono essere una specie di tabella millesimale e basta, e che possono quindi regolare esclusivamente i rapporti con la contribuenza, non potendo invece minimamente legittimare nuove funzioni dei Consorzi. Ha anche specificato che i piani di classifica devono prevedere un indice di contribuenza per singoli immobili. Inoltre, l’avvocato Giacinto Marchesi ha evidenziato che le Commissioni tributarie possono disapplicare i piani di classifica illegittimi.
Nel caso dei consorzi di bonifica calabresi i piani di classifica non sono stati mai albeggiati ancor meno da quando è stato soppresso il vecchio Sibari- Crati e si è dato vita ai nuovi consorzi.
Per quanto riguarda “I caratteri del beneficio di bonifica” è intervenuto l’avvocato Pilade Frattini, il quale ha affermato che il beneficio deve essere diretto, specifico, non potenziale, mentre può essere generale ma non generico. Il beneficio deve inoltre essere incrementativo del valore dell’immobile e non può consistere in un danno evitato. Il giudice tributario della Commissione Regionale di Perugia professor Alfredo Quarchioni si è dal canto suo soffermato in un’accurata disamina delle problematiche del settore, sottolineando in particolare come il beneficio esistente debba essere annualmente aggiornato e verificato. L’avvocato De Carolis in riferimento al beneficio ha inoltre sottolineato che solo gli immobili esistenti all’interno di un perimetro di bonifica trascritto sono soggetti alla contribuenza.
In Calabria il beneficio fondiario non assume nessuno dei connotati sopra elencati, anzi viene omesso e negato. Nelle zone cosiddette “asciutte” la legge regionale 11/2003 impone il pagamento di un tributo consortile per il conseguimento dei soli fini istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario disconoscendo la legge quadro nazionale del 1933. (Professor Vittorio Angiolini: “Il rapporto tra Consorzi e proprietari è regolato unicamente dalle leggi dello Stato, a nulla rilevando le leggi regionali).
Per quanto concerne,invece, il perimetro di bonifica dei consorzi calabresi è stato fatto coincidere con il perimetro di contribuenza attraverso un decreto della Presidenza Loiero n. 27 del 2 febbraio 2010. A tal proposito, la domanda nasce spontanea, il perimetro di contribuenza dei consorzi calabresi è stato mai trascritto?
Va anche notato che le somme versate dalle utenze agricole comprendono sovente l’irrigazione. Ne deriva che la bonifica, oggi, non è “cosa” agricola, bensì un’imposizione che colpisce principalmente i proprietari urbani e quelli di terreni “asciutti” ove l’azione dei Consorzi non ha mai intrapreso o realizzato opere. (La Cassazione ha sempre ribadito che grava sui Consorzi di Bonifica la prova che le spese sostenute, hanno determinato un incremento di valore dell’immobile, in diretto e specifico rapporto causale con le opere di bonifica, con la loro manutenzione e tale da tradursi in un beneficio per il fondo).
05/10/2012 Alberto De Luca