Con l’entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il pagamento dell’imposta per le seguenti categorie di immobili:
–abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
–unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
–terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.
Il Calcolo gestisce comunque tutte le tipologie di immobili spostando a Settembre gli importi sospesi.