Chi s’impiccia dei fatti altrui, di tre malanni gliene toccan dui

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binocolo

Introdursi furtivamente nella vita privata degli altri è reato: ecco cosa si rischia.

Vi è mai capitato di sentir parlare della vostra vita privata a terzi e di avere la sensazione di essere praticamente spiati? Attenzione perché tutto ciò non è solo il frutto della vostra immaginazione ma potrebbe essere la cruda realtà. Quotidianamente accade di essere sorvegliati, infatti, le informazioni che ci riguardano vengano trattate o guardate da altri in caso di necessità (sicurezza pubblica, controlli delle forze dell’ordine, casi speciali …). Ad assicurare il rispetto della nostra sfera privata interviene il Garante per la protezione dei nostri dati personali. La privacy, infatti, è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata: the right to be let alone (lett. “il diritto di essere lasciati in pace”). Oggi la privacy viene anche intesa come “sovranità su di sé”, in un’accezione del tutto nuova, non più limitata, come in passato, ad un diritto alla “non intromissione nella propria sfera privata”, ma ponendosi come indiscutibile strumento per la salvaguardia della libera e piena autodeterminazione della persona. La questione, però, diventa assai più complessa se a mettere il naso negli affari altrui è il vicino di casa o persone ugualmente non autorizzate a farlo, le quali attraverso sistemi fai da te, violando il diritto alla privacy e mettendo in circolazione informazioni non autorizzate sul conto del malcapitato di turno, finiscono per incorrere nel reato denominato “danno da diffamazione ed ingiuria” . In questo caso si tratta di una violazione che per gli autori rappresenta un bel problema visto le condanne previste dalla legge. Il vicino che sparla sul nostro conto, un estraneo che si intromette nella nostra vita privata, senza alcuna autorizzazione, concedendosi il lusso di spiare ciò che siamo, ed ancora: pubblicazione di foto o notizie non autorizzate nella rete internet, una lettera inviata ad un nostro superiore con infondate lamentele sul nostro operato …, sono solo alcuni esempi astrattamente configurabili quali ipotesi di reati di ingiuria o diffamazione. In ambito civile il danno da diffamazione/ ingiuria consiste nella violazione di diritti fondamentali dell’individuo, quali il diritto all’immagine, alla reputazione, all’onore, alla privacy. In sede civile il danneggiato dalla diffamazione o ingiuria potrà rivolgersi al Giudice di Pace, a seconda che il danno patito sia da quantificarsi in una somma superiore od inferiore a 2.500 euro. Dal punto di vista del diritto penale, oltre agli obblighi di natura risarcitoria in favore della persona offesa dal reato, nelle forme sopra descritte, a carico dell’autore del reato potranno essere poste delle pene consistenti in sanzioni di natura pecuniaria e restrizione della libertà personale. In sintesi la violazione della privacy un reato contro la persona, dunque agibile su denuncia di parte. Esso dipende dall’entità e solo per fare un esempio all’art. 169 del Testo Unico sulla Privacy si legge quanto segue: “ chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’art. 33(sul  trattamento dei dati personali) è punito con l’arresto sino a due anni e con ammenda da diecimila a cinquantamila euro. Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46. Commette in fine il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l’altrui reputazione in assenza della persona offesa. In questo caso la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e una multa fino a € 1032,91. Attenzione, allora, a intromettersi furtivamente nella vita altrui.

Fonti: Studio Legale Online

23/06/2013
Alberto De Luca