Candidati politici di tutte le fazioni siete avvisati, la riforma sul voto di scambio è diventata legge. Ieri l’aula del Senato ha approvato il disegno di legge che disciplina le sanzioni penali sul voto di scambio politico mafioso.
Lo scambio politico mafioso è un reato già disciplinato dall’articolo 416 ter del Codice Penale Italiano che prevede la pena per chi ottiene la promessa dei voti dalla criminalità organizzata in cambio dell’erogazione di denaro con pene variabili da 7 a 12 anni di carcere.
Con l’introduzione della nuova legge la pena carceraria si riduce da 4 a 10 anni mentre l’imputazione di colpevolezza non riguarderà soltanto lo specifico trasferimento di denaro ma qualsiasi forma di connivenza o promessa di voto. La legge, infatti, punisce i trasgressori anche quando l’avvenuto scambio fra politico e voto mafioso non abbia raggiunto lo scopo restando solamente un fatto ipoteticamente promesso.
Vita dura per quei politici candidabili al servizio della malavita organizzata soprattutto perché l’immediata entrata in vigore dell’ordinamento riguarderà la prossima campagna elettorale delle europee.
La nuova legge anche se prevede una riduzione della pena dovrebbe permettere di colpire in modo più efficace la pratica criminale del voto di scambio politico mafioso rispetto a quanto si poteva fare con il 416 ter che nonostante la sua esistenza non era risultato efficace a limitare il potere della criminalità di stravolgere a proprio favore il voto elettorale.
17/04/2014 – Alberto De Luca