A tal. proposito, mi preme sottolineare che ii recente utilizzo, da parte di Codesta società, dello strumento del pignoramento presso terzi per ii recupero delle entrate comunali non pagate, seppur legittimo,risulta tutt’altro che improntato al rispetto del precetto normativo di cui all’art. 10, comma 10 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) che testualmente recita: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede “. Infatti, l’utilizzo di tale strumento di recupero coattivo dei tributi non pagati, essendo caratterizzato da una notevole forza invasiva, dovrebbe configurarsi come extrema ratio e non come soluzione principale da adottare.
Tale affermazione trova conferma in diverse pronunce giurisprudenziali in materia, le quali sostengono l’idea secondo Ia quale, le forme di recupero coattivo, realizzate attraverso ii pignoramento, devono rappresentare I’ultima fase di un percorso basato innanzitutto su forme di richieste bonarie delle entrate comunali non pagate, allo scopo di ridurre notevolmente il margine di errore nella successiva fase di recupero forzato.
Dunque, per quanto sin ad ora esplicitato, è intenzione di questa Amministrazione improntare ii rapporto con i cittadini al rispetto delle prerogative attribuite agli stessi dallo Statuto del contribuente, ed implementare un sistema di riscossione diretta che, oltre a non essere invasivo, sia volto a tenere in debito conto del momento attuale. caratterizzato da una grave congiuntura economica e da un maggiore impoverimento delle fasce piü deboli della popolazione, di cui non si può che tenere conto.