A causa del mancato pagamento da parte del Comune, dei corrispettivi mensili alla ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, tale servizio potrebbe essere sospeso dal 1 Febbraio 2018. Il protocollo generale comunale ha acquisito la diffida della società relativa al pagamento immediato dell’importo relativo al trasporto scolastico effettuato, in nome e per conto del comune di Bisignano, dal mese di aprile 2017 a dicembre 2017.
Dopo un incontro con i rappresentanti della ditta presso la sede Municipale, il comune ha dato volontà di addivenire ad un accordo per la rateizzazione del debito. La società ha imposto un netto diniego pretendendo il pagamento immediato dell’intera somma del debito, nonchè è stata fatta espressa richiesta di annullare la nuova gara di cui la stessa ditta risulta aggiudicataria in modo provvisorio. Il contratto tra il Comune di Bisignano e la ditta che effettua il trasporto scolastico risulta tuttora in esecuzione in quanto l’estensione di proroga si protrae fino all’aggiudicazione definitiva della nuova gara.
Così, il personale della ditta ha informato molti genitori delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado che dal 1 Febbraio 2018 il servizio di trasporto scolastico sarebbe stato interrotto.
Secondo l’Amministrazione comunale di Bisignano tale forma di comunicazione sarebbe “impropria ed illegittima e ha procurato allarme nei cittadini interessati e gli uffici comunali sono stati tempestati da telefonate di protesta. La sospensione del servizio dalla data del 1 Febbraio potrà essere motivo di disordine pubblico in quanto le famiglie interessate al trasporto scolastico sono circa seicento”.
Così il Comune di Bisignano diffida la ditta che si occupa del trasporto a “non interrompere il servizio di trasporto scolastico avvertendo che, in caso contrario, l’estensione della proroga si intenderà risolta per colpa con riserva di agire presso tutte le sedi competenti sia per il risarcimento dei danni subiti e subendi sia per ogni altra azione a tutela dell’esclusivo interesse dell’Ente”.
Inoltre come si legge nella diffida inviata dal comune alla Ditta, “Il servizio di trasporto scolastico è servizio pubblico e di pubblica utilità e, pertanto, non può essere sospeso o interrotto come espressamente richiamato nell’art. 3 del Capitolato d’Appalto sotto scritto dalla Ditta e l’eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente risoluzione del contratto per colpa”.