Negli ultimi anni nei Paesi occidentali si sono rimodulate profondamente le forme di famiglia e di parentela, oltre la tipicità dell’etica sessuale. L’epoca postindustriale ha messo sempre più in crisi tanto il concetto tradizionale di famiglia quanto la plurimillenaria e atavica supremazia maschile nella società. Nuovi diritti e nuovi interessi da tutelare sono emersi come esigenze impellenti e gli Stati europei si sono mossi in maniera adeguata nel regolamentare e riconoscere tanto le unioni civili tra persone dello stesso sesso quanto le convivenze di fatto.
L’Italia, per molto tempo, si è disinteressata di attuare un’adeguata regolamentazione in materia, ed è stata bacchettata molte volte dall’Europa, come ad esempio nel 2015, quando i giudici della Cedu, con sentenza del 21 luglio 2015, hanno stigmatizzato il comportamento dello Stato italiano perché “non sta prendendo in debita considerazione gli interessi della comunità nel suo complesso”, pur tenendo conto che “è necessario del tempo per ottenere una graduale maturazione di una visione comune nazionale per il riconoscimento di questa nuova forma di famiglia”. Con questa sentenza la Corte europea ha ritenuto che il Governo italiano aveva oltrepassato il margine di apprezzamento attribuito a ogni Stato in materia e che non era riuscito a ottemperare all’obbligo di fornire una disciplina giuridica che prevede il riconoscimento e la tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso, violando così l’art. 8 della Convenzione sui Diritti dell’Uomo, definendo ingiustificabile il ritardo italiano nel legiferare in materia di riconoscimento e tutela delle unioni diverse dal matrimonio.
Oggi, finalmente, anche in Italia la legge, che riconosce l’unione civile tra persone dello stesso sesso maggiorenni, disciplina le convivenze di fatto e riconosce l’unione civile tra persone dello stesso sesso. Infatti, il disegno di legge 2081 è stato approvato in Senato lo scorso 11 maggio in via definitiva e dal prossimo 5 giugno entrerà in vigore questa tanto attesa legge (composta da un solo articolo e da 69 commi), simbolo di grande civiltà per una società che rispetti e tuteli i diritti fondamentali di tutti, evitando così discriminazioni di sorta.
“Questo tipo di unione – illustra l’avvocato matrimonialista Margherita Corriere – si perfeziona attraverso una dichiarazione effettuata dai soggetti interessati davanti all’Ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. Gli atti di tali unioni civili vengono registrati nell’archivio dello stato civile. Il documento che certifica la costituzione dell’unione deve contenere tutti i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e la loro residenza, nonché dati anagrafici e residenza dei testimoni. In base al comma 10 dell’art. 1 della legge, le parti, mediante dichiarazione all’Ufficiale di stato civile, possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, effettuandone dichiarazione all’Ufficiale di stato civile”.
Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, mentre non è previsto quello di fedeltà. I soggetti, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni. Il regime patrimoniale dell’unione è la comunione dei beni, salvo che la coppia non scelga quello della separazione. Spettano al partner dell’unione sia la pensione di reversibilità che il TFR maturato dall’altro, nonché i diritti successori, sorgendo a favore del compagno superstite il diritto alla quota di legittima.
L’unione civile si scioglie quando le parti manifestano anche in maniera disgiunta la volontà di scioglimento dinanzi all’Ufficiale dello stato civile. Altre cause di scioglimento dell’unione sono: la morte, la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione e la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. È importante la previsione che nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce il partner dell’unione civile tra persone delle stesso sesso.
La nuova normativa disciplina anche la convivenza di fatto. Ai fini di questa nuova legge sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.
I requisiti per la convivenza di fatto sono: la maggiore età dei conviventi, la coabitazione, la sussistenza di legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, l’assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione, o di legami matrimoniali o derivanti da un’unione civile. Sono estese ai conviventi di fatto alcune prerogative che spettano oggi ai coniugi, tra cui, in particolare, il diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia e ricovero, la facoltà di designare – in forma scritta e autografa oppure in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone – il convivente quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
In caso di cessazione della convivenza di fatto per separazione c’è obbligo di mantenimento nel caso in cui il convivente separato non disponga di adeguati redditi propri; il convivente ha diritto di ricevere dall’altro gli alimenti per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
Ai sensi del comma 48 dell’art. 1 della normativa in esame il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta, inabilitata , ovvero ricorrano i presupposti di cui all’art. 404 c.c.
I partner stipulano un contratto, redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Con tale contratto le parti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Questo può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; nonché il regime patrimoniale dei beni.
È certamente una legge, preludio a una nuova visone delle relazioni intersoggettive e della famiglia. Per testarne l’idoneità occorre un congruo margine di tempo, in cui venga concretamente applicata nella variegata entità delle fattispecie che si presenteranno nella quotidianità agli operatori del diritto. Certo è che si tratta comunque di un primo passo di civiltà e di attenzione verso i diritti e le esigenze di tutti, prescindendo dalle invisibili e pesanti barriere dei pregiudizi.
Avv. Margherita Corriere
Presidente AMI DISTRETTO DI CATANZARO