Trasporto scolastico gratuito, sicuro ed obbligatorio

Letture: 3720

scuolabus-a-piediCon il decreto ministeriale (Lavori Pubblici di concerto con la Pubblica istruzione) 18/12/75 (G.U. nr. 29 del 2/02/76) http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html avente titolo “Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” , oltre a stabilire le caratteristiche dell’edilizia scolastica (dimensione e caratteristiche delle aule, dei corridoi, delle aeree verdi, delle mense, delle cucine, delle palestre, degli uffici, dei laboratori, dei corridoi, delle scale, del mobilio, della qualità dell’aria, dell’illuminazione, benessere termoigrometrico, antinfortunistica, 20 gradi e 45-55% di umidità, ecc.), furono fissati, secondo le considerazioni ed i principi stabiliti dalla stessa norma (punto 1.1.2.), i principi di localizzazione (bacino d’utenza) delle scuole (punto 1.1.) stabilendone le distanze ed i tempi massimi di percorrenza (tabella 1 – distanze :materna 300 mt.; elementari 500 mt.; medie inf.1000 mt.; medie sup. Non previste. tempi di percorrenza con mezzi di trasporto: materna Non previste; elementari: 15′; medie inf. 15′-30′; medie sup. 20′-45′.).

Nello stesso decreto, al fine di evitare un eccessivo frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed economico, fu ammessa una deroga purché l’ente obbligato (Comuni e Provincie) istituzionalizzi e gestisca un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell’obbligo. (punto 1.1.3.)
suddetti principi ed indici restano ancora in vigore, come all’art. 5 comma 3 Legge 23/96http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html. Anche se il citato D.M. risulta abolito (con riserva) dall’art. 12 comma 5 della Legge nr. 23/96, il fatto che il Ministero della PI non abbia ancora emanato le norme quadro nè le Regioni e le Province autonome abbiano fatto altrettanto con le relative specifiche e conseguenziali norme tecniche esecutive(art. 5 commi 1 e 2 Legge 11/01/96 nr. 23), fa sì che gli enti competenti debbano prendere in considerazione gli indici di riferimento sopra specificati, come espressamente previsto fino all’approvazione (ripeto, non ancora avvenuta) delle norme tecniche regionali. Infatti, non può essere lasciato un vuoto normativo fino alla definitiva chiusura della questione da riformare.
Bene. Chiarito il fatto che il DM del 1975 è attualmente ancora vigente ed imperativo, oltre che obbligatorio, passiamo alle considerazioni utili per valutare l’obbligatorietà, le caratteristiche e l’opportunità della fornitura del servizio di trasporto pubblico scolastico.

1) almeno per la scuola dell’obbligo, tenuto conto di quanto segue:

  • che non si possono obbligare i genitori a dotarsi di autovettura;
  • che possono esserci condizioni meteo proibitive;
  • che non si può intralciare il traffico davanti alle scuole e delle questioni d’inquinamento;
  • che la politica attuale è quella di favorire il trasporto pubblico collettivo su quello privato individuale;
  • che non si possono inviare a scuola i bambini da soli per ovvie ragioni di sicurezza (pedofilia e problemi vari);
  • dell’eventuale necessità di pagare almeno due abbonamenti (mamma e figlio/i) al mezzo pubblico generico;
  • che le distanze dall’abitazione alla fermata del bus e dalla discesa dal bus alla scuola spesso superano le distanze e i tempi di percorrenza massimi previsti dal D.M;

ne consegue che il trasporto scolastico deve essere assicurato e Gratuito.

Mimmo Didonna,
Codacons Settore scuola sicura

Segnalato per Bisignano in rete da – Alberto De Luca