E’ da circa due anni che il Comitato per la modifica della L.R. n. 11/2003 si batte per apportare dei correttivi al sistema impositivo dei Consorzi di bonifica calabresi. Su questo argomento, oltre agli incontri-dibattiti con i cittadini, Sindaci, dirigenti degli Enti consortili, rappresentanti di associazioni di categoria agricole, Consiglieri provinciali e regionali, l’Assessore regionale all’Agricoltura, vi sono state diverse iniziative, tra cui una petizione al Parlamento Europeo, una interrogazione sottoscritta da 15 senatori italiani e una proposta di legge di iniziativa popolare nei confronti della quale persiste l’indifferenza del Consiglio regionale. Il 6 febbraio 2013, a Reggio Calabria, presso i competenti uffici del Consiglio, una rappresentanza del Comitato che ha promosso l’iniziativa, ha depositato il progetto di legge, sostenuto da circa otto mila firme, diretto a modificare l’art. 23, L.R. 11/2003, in materia di bonifica. Lo Statuto della Regione Calabria prevede diverse forme di partecipazione popolare, riconoscendo anche l’iniziativa legislativa ai cittadini, purchè in numero non inferiore a cinque mila. La L.R. n. 13/1983 stabilisce che il progetto di legge di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento. Il sei luglio 2013 sono decorsi i sei mesi ma nulla è stato fatto. I più maliziosi potrebbero pensare che qualcuno all’interno del Consiglio ritiene che i nostri rappresentanti regionali abbiano problemi più gravi di cui preoccuparsi, non esclusi, forse, quelli più strettamente personali, considerando le inchieste giudiziarie che si abbattono con una certa frequenza tra i banchi del Consiglio. Ironia a parte, ci chiediamo cosa devono fare dei semplici cittadini per essere presi in considerazione e far affermare un principio di diritto riconosciuto nelle altre regioni italiane, dalle leggi nazionali e confermato da un consolidato orientamento della Cassazione: pagare i tributi consortili solo quando si riceve un beneficio da opere o da attività di bonifica. Il potere impositivo dei Consorzi di bonifica può essere esercitato correttamente con un piano di classifica aggiornato, lo strumento attraverso il quale viene individuato e quantificato il beneficio, indispensabile per un legittimo calcolo dei tributi. Purtroppo i Consorzi calabresi non hanno ancora elaborato un piano di classifica così come previsto dall’articolo 24, L.R. 11/2003. In Calabria ci sono invece quote di tributi consortili imposti a prescindere da qualsiasi beneficio fondiario, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”. In tali spese dovrebbero rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle amministrative e organizzative dell’ente consortile come i costi di progettazione, di studi, di acquisto e d’uso di beni strumentali o di retribuzione di personale e degli organi di gestione. Per sapere nel dettaglio quali siano e a quanto ammontino tali spese bisognerebbe consultare i bilanci, mai pubblicati sui siti internet dei Consorzi per rendere più trasparente l’azione amministrativa. La Corte di Cassazione ha chiarito che tali spese, poiché sono necessarie alle opere ed attività di bonifica, devono incidere solo sui beneficiari di queste. Le quote consortili ex art. 23, lett. a), L.R. 11/2003, vengono invece imposte a ciascun consorziato per permettere ai Consorzi di bonifica di funzionare, anche se gli immobili ricadenti nei comprensori consortili non ricevono un beneficio da opere ed attività di bonifica. Tale singolare sistema impositivo, rappresenta un “unicum” in tutto il panorama legislativo nazionale e regionale e sta causando un’elevata conflittualità con i consorziati-contribuenti: tanti sono stati i ricorsi presentati davanti alle commissioni tributarie. Alla luce di quanto esposto, si invitano, per l’ennesima volta, i competenti organi regionali ad esaminare il progetto di legge di iniziativa popolare sull’art. 23, L.R. 11/2003, per come viene stabilito nella L.R. n. 13/1983.
Comunicato stampa Comitato per la modifica della legge regionale 11/2003.
16/07/2013 Alberto De Luca