Unione europea: come si diventa membri e come si recede.

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Odiernamente la maggioranza delle divergenti fazioni politiche che connotano il coacervo peculiare del nostro paese si scaglia contro l’unione europea, additando epiteti peregrini su un’organizzazione che ormai è divenuta una sorta di trasposizione attuale, a livello ideologico, dell’ancestrale rito del pharmakon ellenico, ma che merita molti chiarimenti. L’unione europea è un’organizzazione internazionale avente personalità giuridica (art 47 tue) , quindi, in grado di essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive e di stipulare accordi internazionali; nacque dalla libera e manifesta volontà degli stati membri nel rinunciare a porzioni della propria sovranità (in Italia ciò è legittimato dall’art 11 della costituzione) in materie che diventano di competenza esclusiva (temperata dai principi di proporzionalità,sussidiarietà ed attribuzione) dell’unione: unione doganale,definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, politica monetaria per gli stati membri la cui moneta è l’euro, conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca e politica commerciale comune sono competenze esclusive UE così come la conclusione degli accordi internazionali allorchè tale conclusione sia prevista in un atto legislativo dell’unione o sia necessaria per consentirle le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.
Possono nuovi stati aderire all’ue ? Le procedure e le condizioni di ammissibilità sono regolate dal’art 49 TUE che consente agli stati europei (si interpreti l’aggettivo non solo dal mero punto di vista fisico ma anche culturale) di diventare membri, previo rispetto dei criteri di Copenaghen che sono: 1) criteri politici (rispetto ed impegno alla promozione dei valori dell’unione), 2) criteri economici ( capacità di finanziare l’ue e di operare all’interno di un mercato interno liberamente concorrenziale), 3)criteri giuridici ( capacità di adattamento alle norme dei trattati e del diritto derivato). I parlamenti nazionali ed il parlamento europeo sono informati riguardo la domanda di adesione trasmessa dallo stato richiedente al consiglio che si pronuncerà al riguardo all’unanimità previa consultazione della commissione ed approvazione del parlamento europeo a maggioranza: ovviamente si tiene conto anche dei criteri di ammissibilità convenuti dal consiglio europeo. Successivamente ci sarà un accordo di adesione tra lo stato aderente e gli stati membri che diverrà oggetto di ratifica di tutti gli stati contraenti, conformemente alle loro norme costituzionali. Si può recedere dall’unione ? Ogni stato membro può recedere dall’unione, notificando tale intenzione al Consiglio Europeo, conformemente alle proprie norme costituzionali. L’unione negozia con lo stato recedente un accordo a tal riguardo volto a definire le modalità, tenendo conto delle future relazioni intercorrenti tra le due parti. A decorrere dalla data di entrata in vigore del recesso, i trattati cessano di essere applicabili ex nunc: se dovesse mancare tale accordo i trattati cessano di essere applicabili due anni dopo la notifica dell’intenzione di recedere. Ovviamente il membro, rappresentante dello stato uscente, in consiglio europeo e in consiglio non partecipa alle deliberazioni di queste due istituzioni avente ad oggetto il recedente. Lo stato che ha receduto può divenire nuovamente membro: si applicherà la normale procedura di adesione. L’art 50 del Tue è una novità assoluta del trattato di Lisbona, infatti, i precedenti trattati tacevano riguardo al recesso e rimandavano al diritto internazionale che riconosce la facoltà di recedere ad uno Stato da un obbligo internazionale. Molti politici italiani propongono di uscire dall’euro con referendum abrogativo: ciò è una terribile castroneria poichè sarebbe una palese violazione dell’art 75 della nostra costituzione (non è ammesso referendum per le leggi riguardanti la ratifica di trattati internazionali).

di Francesco Ferdinando Cristarella Oristano