Tutto quello che serve sapere sui Consorzi di Bonifica in Calabria e gli avvisi di pagamento inviati da Equitalia

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Che cos’è un Consorzio di Bonifica?
Il Consorzio di bonifica è un ente pubblico che coordina interventi pubblici e controlla l’attività dei privati sulla bonifica del territorio di competenza. Essendo un consorzio, questo ente è amministrato da consorziati che sono i proprietari degli immobili (terreni, abitazioni, fabbricati in genere…) compresi nella zona di competenza dell’ente stesso. I consorziati sostengono economicamente le opere di bonifica tramite delle specifiche imposte, che variano a seconda dell’entità degli interventi previsti sugli immobili, quest’ultimi insieme costituiscono appunto il comprensorio. I consorziati eleggono inoltre i rappresentanti (tutti proprietari di immobili dell’area di bonifica) di un consiglio di amministrazione che a sua volta elegge un presidente.

Art. 54. Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica.

Osservazioni:

Per quanto riguarda i consorzi calabresi la situazione appare in maniera assai controversa, in quanto con l’approvazione del D. P. R., n. 27 del 12.02.2010(con il quale è stato sancito che per le spese di carattere istituzionali il perimetro di contribuzione coincide con il perimetro consortile) gran parte degli immobili intestati a piccoli proprietari terrieri( quest’ultimi spesso non identificati come agricoltori o imprenditori agricoli) classificati come territori asciutti, pur essendo ubicati nel comprensorio(ribadiamo soltanto per effetto di un D. P. R.,G. n. 27 del 12.02.2010) non hanno mai ricevuto e non ricevono tutt’ora nessun beneficio o opera di bonifica da parte dell’ente consorzio(vedi per esempio la totale mancanza dei piani di classifica). Dunque, viene a mancare il principio fondamentale espresso dall’Art. 54(Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica). I proprietari di territori asciutti, come per esempio le zone collinari(a 450 m), i terreni classificati come macchia mediterranea(a 600 m) o addirittura montani(a 1200 m), ove non esiste nessuna traccia di bonifica, non possono costituire o fondare consorzi e chiederne addirittura la gestione. Manca totalmente il presupposto previsto e sancito dall’Art. 54 in materia di costituzione dei consorzi. Dunque, va da se che un consorzio può esistere la dove sussiste una prestazione, un opera, una gestione di bonifica e può essere fondato fra i proprietari che fanno uso diretto di tali “servizi”. Nella costituzione dei consorzi calabresi ciò viene puntualmente disatteso o aggirato attraverso D. P. R., G.. Nel caso del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino su 10.232 elettori votarono 708. Il presidente fu eletto con 78 preferenze.

Che cos’è un Comprensorio di bonifica?

Il Comprensorio di bonifica è un’area territoriale, delimitata e classificata dalla Regione. Nel caso della Regione Calabria il comprensorio è costituito dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, da quello Settentrionale, dal Bacino dell’Alto Ionio e da quello del Tirreno Cosentino.

Quali sono le funzioni del Comprensorio di bonifica?

Esso svolge attività per la tutela ambientale del territorio e delle sue risorse e si occupa della manutenzione ordinaria delle opere di bonifica e idrauliche, e dei corsi d’acqua naturali ricadenti nel territorio di sua competenza per garantire la difesa del suolo da alluvioni ed evitare così allagamenti. Inoltre, svolge azioni di monitoraggio ambientale; segnalazione delle calamità naturali e formulazione di piani di protezione civile nonché loro attuazione. Per fare questo, il Comprensorio di bonifica predispone un Piano Generale di Bonifica.

Che cos’è il Piano Generale di Bonifica?

Uno strumento di pianificazione regionale, predisposto dal Comprensorio per il territorio di propria competenza, in cui vengono dettate le norme in ordine alle opere di bonifica necessarie per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.

Osservazioni: Consorzio e Regione Calabria puntualmente omettono i doveri e gli obblighi sopraelencati e soprattutto per le zone denominate “asciutte” cioè prive di qualsiasi opera o pianificazione di opere di bonifica, anche da un punto di vista storico.  La prova  è il fatto che nelle località più tassate(zone secche) i dissesti idrogeologici degli ultimi tempi si sono sempre verificati cancellando gran parte dei terreni coltivabili e trasformandoli morfologicamente(ove vi erano terreni solidi e fertili, dopo le alluvioni e le frane  vige, ancora oggi,  un degrado ambientale tale da determinare l’abbandono delle campagne). Nessuno ha mai fatto nulla tantomeno i Consorzi(omissione di tutte quelle funzioni  per le quali sono sati riconosciuti come enti pubblici a tutela del territorio), ciò che si è messo in pratica per la ricostruzione è stato realizzato a totale carico dei proprietari dei terreni, compreso il ripristino della viabilità interpoderale in buona parte cancellata dagli smottamenti, quest’ultimi protrattisi nel tempo. Gli unici documenti di denuncia  restano quelli raccolti dai cittadini, dalle televisioni e dai giornali locali e da qualche Sindaco attento alle esigenze dei cittadini. Oggi, i residenti di quelle zone cosiddette a monte vivono abbandonati al loro destino(alcuni ancora nei container) senza neanche la possibilità di un risarcimento da parte dello Stato ma con la minaccia di Equitalia che  per conto di un carrozzone mangia soldi come il Consorzio e di una Regione accondiscendente(direttamente o indirettamente responsabili della precarissima situazione) continua a infierire sui residenti con cartelle di pagamento anche esose. Ai governanti non è mai sfiorata l’idea di ovviare a questa tragedia, nonostante le quotidiane sollecitazioni da parte dei cittadini.

Chi sono i comprensoriati?

Sono tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, ecc.) ricadenti nel Comprensorio di bonifica. Essi, in quanto proprietari, vengono iscritti automaticamente al ruolo del Comprensorio sulla base dei dati forniti dal Catasto. Per questo motivo, talvolta può succedere che il Catasto non sia aggiornato in tempo reale e che le bollette e le informazioni possano giungere ad un precedente proprietario dell’immobile. Tutto ciò è risolvibile mettendosi in contatto con l’Ufficio Tutela del Territorio che gestisce il Catasto Consortile.

Osservazioni: Quest’ultima  accezione (tutto ciò è risolvibile mettendosi in contatto con l’Ufficio Tutela del Territorio che gestisce il Catasto Consortile)  è da escludersi categoricamente per chi volesse presentare un ricorso alla commissione Tributaria. Infatti, verificare le informazioni sbagliate e l’aggiornamento dei dati consortili spetta come obbligo all’ente impositore prima di emanare l’avviso o la cartella esattoriale(emettere una ingiunzione di pagamento omettendo la precisione nei dati è una negligenza da parte dell’ente impositore che non va assolutamente sottovalutata poiché imposta dall’ordinamento stesso in materia di emissione dei tributi) . Comunicare i dati recandosi agli uffici significa fare un bel grosso favore ai signori burocrati dell’ente impositore del tributo, i quali non aspettano altro che questo per trasmettere in futuro una nuova cartella esattoriale aggiornata e con un motivo in meno nella pratica d’impugnazione di un eventuale ricorso a favore del ricorrente.

Cosa sono le opere di bonifica?

Sono considerate opere di bonifica i manufatti e tutti gli interventi volti alla salvaguardia del territorio: Tutela idraulica del territorio; Regimentazione  e scolo delle acque superficiali; Conservazione e incremento delle risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzo potabile ed industriale; Adeguamento, completamento e mantenimento delle opere di bonifica e idrauliche già realizzate.

Osservazioni: Nei territori classificati “asciutti” non sono mai state realizzate opere che rientrano nei suddetti interventi. Anzi proprio la mancanza di queste opere ha provocato le alluvioni, le frane sopraccitate e i disastri che ancora oggi gravano soltanto sulla pelle e le tasche di chi è costretto a soccombere alla minaccia tributaria.

Cos’è un Piano di classifica?

È uno strumento che individua e classifica i benefici che gli immobili traggono dalle opere e dalle attività di bonifica. Le entrate tributarie (ruoli), necessari perché  l’Ente possa svolgere i compiti affidatigli da legge, vengono pertanto ripartite tra i proprietari di immobili del comprensorio secondo questo piano. Il piano garantisce, grazie ad un’approfondita ricerca, una puntuale individuazione di benefici e, quindi, un corretto esercizio del potere impositivo.

Osservazioni: Il nostro carrozzone mangiasoldi Consorzio di bonifica non ha mai approvato i piani di classifica per altro annualmente obbligatori come previsto dalla legge, determinati nella richiesta coatta del tributo. Il fatto di non approvarli implica una gravissima omissione ma soprattutto un reato nel momento in cui si emettono i ruoli e le cartelle di pagamento con la minaccia di fermo dell’auto e quant’altro. In base a che cosa si decide una tariffazione di 35 euro a ettaro se non esistono i nuovi piani di classifica? Quest’ultima omissione insieme alle altre appare veramente scandalosa, ma tutto tace in merito.

Cos’è il “potere impositivo”?

Il potere impositivo è il potere che la legge assegna al Comprensorio di bonifica di imporre contributi per far fronte alle spese di gestione, manutenzione e custodia delle opere e degli impianti, nonché il funzionamento dell’Ente.

Osservazioni: In questo momento il pagamento del tributo per i soli fini istituzionali(lettera A comma 1 L. R. 11/2003) è un dolo cagionato al cittadino intestatario di terreni “asciutti” con reddito domenicale inferiore all’importo richiesto nelle cartelle di pagamento. Le zone “asciutte” pagano senza avere mai ricevuto un servizio cartelle che arrivano a un totale anche di 1000 euro, mentre a valle ove vi è un servizio i grossi proprietari con redditi considerevoli arrivano a pagare cifre totali del tributo di poco più di 300 euro, in casi particolari non pagano nulla. In sostanza si paga più a monte che a valle e questo la dice lunga sul bisogno di fare cassa da parte dell’ente a spese di quei proprietari di terreni “asciutti”, i quali sono costretti a pagare senza mai avere ricevuto nulla in servizi e opere di bonifica. Questa è la prova che vi sono tutti i presupposti per considerare un principio di disuguaglianza fra i proprietari della zona a monte e quelli delle aree a valle. La disuguaglianza e punibile ai fini legislativi e soprattutto la pena e a carico di chi lo esercita , nel nostro caso il Consorzio (Art. 59. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti).

Che cosa è l’avviso di pagamento?

L’avviso di pagamento è l’avviso bonario che viene inviato per posta a tutti i contribuenti che sono stati iscritti nei ruoli di contribuzione.

Osservazioni: Utilizzando l’avviso di pagamento l’ente tenta bonariamente di riscuotere il tributo risparmiando soldi dal bilancio. Se il contribuente va a pagare utilizzando i bollettini contenuti nell’avviso, Equitalia non emetterà la cartella con raccomandata AR  come , invece, prevede la correttezza della norma e questo gioverebbe soltanto alle casse del Consorzio, il quale attualmente a un debito di bilancio stimato in una cifra superiore ai 150 milioni di euro. L’avviso di pagamento avendo un importanza bonaria e recapitato in busta semplice non ha nessun valore ai fini esecutivi. Tuttavia, impugnare un avviso di pagamento è possibile senza dover aspettare per forza la cartella con la raccomandata AR. In ogni caso vi sono 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento della lettera. Fare il ricorso alla Commissione Tributaria è un diritto riconosciuto al contribuente specie se vi sono le condizioni d’ingiustizia di un tributo o quant’altro. Inoltre, impugnare un ricorso è importante poiché soltanto in questo modo si creerebbero le condizioni per cambiare le carte in tavola. A ogni ricorso il Consorzio dovrà nominare una nuova difesa, e a ogni difesa corrisponderà una nuova spesa che tradotta in parole povere significherebbe aumento del debito. Inoltre, anche se Equitalia nonostante il ricorso può emettere un pignoramento(poiché i tempi dei processi in Italia sono epici e non è detto che il giudice accolga la sospensiva della cartella) non converrebbe né all’ufficio riscossione, né al Consorzio eseguire una pratica così sciagurata, poiché a ciò seguirebbe una nuova impugnazione da parte del contribuente con un’altra conseguente spesa a carico delle casse di un Consorzio in dissesto finanziario. Più ricorsi, dunque, più speranza di non buttare i nostri soldi in un calderone senza fondo, più aspettative in futuro di poter far valere le ragioni dei tanti cittadini vessati ingiustamente da un tributo assurdo  come quello imposto dall’autoctona legge calabrese sui consorzi di bonifica e soprattutto la certezza di poter cambiare una norma illogica, attraverso la proposta di legge d’iniziativa popolare, per la quale in tutta la Calabria si stanno raccogliendo 5000 firme.  www.comitatocontributibonifica.webnode.it

Che cosa è la cartella di pagamento?

L’avviso di pagamento è l’avviso bonario che viene inviato per posta a tutti i contribuenti che sono stati iscritti nei ruoli di contribuzione. Successivamente viene inviata la cartella di pagamento che dovrà essere pagata rispettando le scadenze iscritte nella stessa.

Osservazioni: È il documento ultimo con il quale il Consorzio impone un pagamento di un tributo ingiusto sulla gente povera pignorandoci la macchina e i beni in possesso.

20/10/2012                                                                                  Alberto De Luca